PREMESSA
Viste le recenti discussioni sorte all’interno della community in seguito alle modifiche apportate al regolamento - con particolare riferimento alla tutela dei minori ritratti in immagini - si è ritenuto di mettere a disposizione di tutti gli utenti questo piccolo ed iniziale contributo, affinchè tutti noi si possa crescere oltre che dal punto di vista tecnico, anche da quello normativo e deontologico, aspetto quest’ultimo che tutela noi stessi ed il sito da eventuali responsabilità nelle quali potremmo inconsapevolmente incorrere anche se in totale buona fede. L’intento di questa iniziativa vuole pertanto fornire una panoramica dei principali riferimenti ed aspetti normativi che regolano le diverse circostanze nelle quali potremmo trovarci di volta in volta e gettare le basi per una discussione che magari, attraverso i suggerimenti di tutti, possa magari affrontare i diversi aspetti specifici della materia che, vasta com’è, non può certo esaurirsi in una sola volta.
ATTIVITA’ FOTOGRAFICA E FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Appare indubbio che l’attività fotografica interferisce con la vita quotidiana sotto molteplici aspetti, ed è per questo motivo che la legge si occupa di disciplinarla con prospettive e finalità che possono risultare assai diverse tra di loro. Per quello che ci riguarda più da vicino, soprattutto con riferimento alla tutela della privacy e della dignità in senso generale di coloro che vengano ritratti, siano essi maggiorenni o minorenni, cercheremo di trattare inizialmente l’aspetto relativo al diritto che ogni cittadino ha alla tutela della propria immagine cercando, nel contempo, di individuare per quanto possibile, i “limiti” che il fotografo deve porsi ed “imporsi” (sia esso professionista o semplice fotoamatore) nel catturare immagini altrui e, di conseguenza, nel mostrarle agli altri.
La principale fonte normativa, la si trova nella Costituzione Italiana dove, all’art.21, viene sancito il diritto di ogni cittadino di poter manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e qualsiasi altro mezzo di diffusione. Al riguardo, non vi è alcun dubbio sul fatto che la macchina fotografica sia un mezzo attraverso il quale – salvi i divieti imposti nell’interesse pubblico – si possa esprimere e diffondere il proprio modo di osservare la realtà che ci circonda.
Questo diritto sancito dalla Costituzione trova però un limite - di natura strettamente privatistica – stabilito dall’art.10 del Codice Civile che disciplina “L’abuso dell’immagine altrui”. Questa disposizione afferma il diritto del cittadino (non necessariamente famoso) di invocare la tutela giudiziaria quando la propria immagine (o dei congiunti stretti) sia esposta o pubblicata fuori dai limiti in cui essa è consentita dalla legge; inoltre, anche quando la pubblicazione sia consentita, questa rechi innegabile pregiudizio al decoro e/o alla reputazione della persona stessa. In tal caso, l’Autorità Giudiziaria, a richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni.
Da questa prima analisi si può dedurre che:
a) è consentito e, quindi lecito, fotografare in un luogo pubblico le persone che vi sostano o vi transitano;
b) non è consentito invece rendere pubblica la fotografia in cui una persona o i propri congiunti stretti siano riconoscibili – fatti salvi alcuni casi che specificheremo in seguito.
Vi sono però alcune situazioni nelle quali è invece permessa la pubblicazione della immagine nella quale dei soggetti siano riconoscibili. Tali ipotesi sono quelle previste dagli articoli 96 e 97 della normativa sul diritto d’autore la cui fonte principale è rappresentata dalla Legge nr.633 del 1941, modificata nel corso degli anni, ma fonte cardine della materia.
La prima ipotesi, la più ovvia e banale, si configura quando l’autore della fotografia abbia ottenuto il permesso del soggetto ritratto che, in gergo tecnico viene definita “liberatoria” o “release”. Recita infatti l'art. 96 della legge sul diritto d'autore: “…il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa”. E’ buona norma ricordare anche l’eventualità che tale consenso sia da considerare accordato in modo implicito; è questo il caso dei provini fotografici a scopo pubblicitario o degli scatti eseguiti nel corso di attività di “casting”1.
Nella seconda ipotesi, prevista dall’art. 97 della legge sopra citata; viene esclusa la necessità del permesso della persona ritratta e rende possibile la pubblicazione, quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto2.
Vi è infine un gruppo di ipotesi che, quando si vengono a configurare, fanno si che risulti possibile pubblicare la fotografia prescindendo dal consenso della persona in essa ritratta e/o riconoscibile. Tali ipotesi sono contemplate dall’art. 97 della Legge 633/1941:
fotografare un personaggio famoso. La Cassazione ha precisato in ogni caso come questa norma possa ritenersi valida solo se la "notorietà" della persona in oggetto è riferita al contesto dove avviene la pubblicazione. Inoltre, sempre la Cassazione evidenzia come il prevalente fine di lucro annulli questa concessione. Ovviamente, anche se famoso, non può ritenersi permessa la pubblicazione che lo ritragga nella intimità della propria dimora.
pubblicazione di immagini a scopi scientifici o didattici. E’ il caso, ad esempio, dei trattati medici, o di patologia, o di antropologia. Ovviamente, dato che l'immagine non deve essere lesiva della dignità della persona ritratta, anche in questo caso la persona può opporsi, o richiedere la non riconoscibilità del volto;
pubblicazione motivata da fini di giustizia o polizia. Ecco come immagini di cittadini non pubblici, divengano lecitamente pubblicabili;
l'immagine di persone ricomprese all'interno di un'immagine raffigurante fatti svoltisi pubblicamente o di interesse pubblico. Importante è che il volto della persona non sia isolato dal contesto.
Si tenga presente che sono vietate le riprese di obiettivi militari (stazioni, aeroporti, caserme, ecc.), di materiali bellici e proprietà di Esercito, Marina, Aeronautica, ecc., e dei loro appartenenti in servizio (da un regolamento interno dei Carabinieri).
La conseguenza immediata di quanto sopra esposto è particolarmente importante soprattutto per i “free lance” che realizzano varie immagini di reportage per cederle poi a riviste ed agenzie; in assenza delle condizioni che ora vedremo nel dettaglio, un simile "utilizzo" dei volti altrui richiede il possesso della autorizzazione alla pubblicazione. Di tale autorizzazione non è possibile fare a meno in caso di utilizzo commerciale e pubblicitario, e sarebbe opportuno che sussista anche per i fini editoriali anche minori, anche se la consuetudine è quella di confidare nell’efficacia del cosiddetto "diritto di cronaca" e, soprattutto, nell’intelligenza delle persone ritratte.
Al di la di queste restrizioni, comunque, non esiste alcuna legge che vieti di fotografare i privati. In realtà, per la Legge, la ripresa dei privati non è proibita, mentre lo può essere la pubblicazione del ritratto. Quando, tuttavia, questo "ritratto" non è un primo piano, ma un'immagine di un momento pubblico, all'interno della quale sia riconoscibile una persona, la fotografia diviene anche pubblicabile senza il consenso del ritratto. In sostanza, se il soggetto della fotografia è l'avvenimento e non la persona, come, ad esempio, la manifestazione studentesca, o una manifestazione religiosa e - all'interno dell'immagine - sono riconoscibili delle persone, costoro non possono accampare alcun diritto in nome della Legge sulla tutela dell’immagine o sul diritto d'autore.
Nessuno di questi casi, tuttavia, risulta applicabile se l'immagine in oggetto è in qualche modo lesiva della dignità e del decoro della persona ritratta (la c.d. eccezione dell’eccezione).3
ATTIVITA’ FOTOGRAFICA E TUTELA DELLA PRIVACY
L’attività fotografica si trova a dover fare necessariamente i conti anche con la normativa a tutela della privacy (Legge nr. 675/96). Questo è un aspetto di cui si sente parlare spessissimo e non solo in relazione alla fotografia. Si può affermare che tali disposizioni non spostano assolutamente dal piano dell’analisi fin qui condotta i termini dei casi sopra descritti in quanto il fine principale è quello di adeguare il contesto legislativo/normativo nazionale a quello più restrittivo della Comunità europea e quindi, l’influenza concreta la si riscontra essenzialmente nella regolamentazione della raccolta, della gestione e della diffusione di qualsiasi dato sugli individui (anche delle sue immagini private).
In particolare, il trattamento di alcuni dati definiti "sensibili" (ad esempio idee politiche, religiose, vita sessuale, salute, aspetti economici, ecc.) è subordinato all’assenso dell'interessato ed assicurato da controlli molto più stretti su coloro che raccolgono ed organizzano questi dati.
Esiste, peraltro, una norma della legge citata che riguarda espressamente i fotogiornalisti (e quindi non tutti i fotografi e tantomeno i semplici dilettanti); si tratta dell’art. 25, che recita: “Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell'interessato non è richiesto quando il trattamento dei dati è effettuato nell'esercizio della professione giornalistica e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”.
Pertanto, per il fotoreporter (e solo per lui inteso quale professionista) la pubblicazione delle immagini (concetto che rientra in senso lato in quello di trattamento dei dati personali), anche di soggetti non famosi, non è subordinata ad assenso se essa avviene per finalità giornalistiche, cioè per reali e concrete necessità di informazione. La pubblicazione, però, resta comunque vietata se reca pregiudizio al decoro, all’onorabilità o alla reputazione della persona ritratta, e comunque se riveli indizi sullo stato di salute o sulla vita sessuale di essa.
LA TUTELA DEI MINORI
Tutto quanto detto in precedenza trova maggiore significato ed applicazione in relazione alle fotografie che ritraggono minorenni, tutelati sia dalla legislazione internazionale (v. Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino il cui art. 12 recita: “Nessun fanciullo può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata”), che nazionale (v. Carta di Treviso per la tutela della personalità del minore, approvata e sottoscritta, in collaborazione con Telefono Azzurro, dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana e dall'Ordine dei giornalisti; nonché art. 114, co. 6 cod.proc.pen e legge n. 112/2004; ed anche art. 50 D.lgs 196/2003).
In tali particolari ipotesi la giurisprudenza4 pretende una prudenza tale per il rispetto del diritto alla riservatezza del minore che, quest’ultimo, nella valutazione relativa al c.d. bilanciamento degli opposti valori costituzionali (diritto di cronaca e diritto alla privacy), deve essere considerato assolutamente preminente, secondo le indicazioni derivanti dalle norme ora richiamate e nei casi in cui si riscontri che non sussista una oggettiva ed inequivocabile utilità sociale della notizia; quindi, si deve ritenere consentita la ripresa e successiva divulgazione di bambini solamente in presenza di un concreto ed effettivo pubblico interesse.
Tale discorso vale anche per la distinzione operata tra semplice fotografia ed opera fotografica solamente al fine di accordare (alla seconda) una particolare tutela al suo autore (ai fini della paternità e del suo sfruttamento)5.
Ci si deve chiedere a questo punto cosa accadrebbe se un professionista affermato scattasse e pubblicasse immagini, ad es. di un bambino terrorizzato per lo scoppio di bombe durante un conflitto bellico?
In casi del genere, il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti, (e a tale parere è stata data cospicua rilevanza) ha ritenuto che la pubblicazione di uno "scatto d'autore" non può configurare un illecito, in quanto la riconosciuta ed indubbia professionalità e il fotografo capace di intervenire sul soggetto in modo tale da evocare suggestioni con un'impronta personale e peculiare ha realizzato un’opera fotografica e non una semplice fotografia.
La magistratura al riguardo è però di parere discorde in quanto, tale circostanza, non è supportata da alcun dato normativo. Il diritto alla riservatezza ed alla tutela della propria immagine, tanto più di un minore, non può soccombere né al diritto di cronaca, né a quello del diritto dell’artista ad esprimere pubblicamente il proprio pensiero, se non nei casi previsti dalla legge e precedentemente elencati. Anche in questo caso occorre pertanto o che sia stato prestato il previsto consenso, oppure che la diffusione dell’immagine sia supportato da un concreto interesse della collettività. Quindi la soluzione va data caso per caso e a prescindere dalla distinzione tra opera fotografica e semplice fotografia (cfr. Cass.civ., Sez. 1, Sentenza n. 2527 del 28/03/1990 secondo cui “Le ipotesi previste nell'art. 97 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore, nelle quali l'immagine della persona ritrattata può essere riprodotta senza il consenso della persona stessa, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione con la conseguenza che, avendo carattere derogatorio del diritto alla immagine, sono di stretta interpretazione”.
Bene, eccoci giunti alla fine di questa breve e generale panoramica su quelli che sono i principali riferimenti normativi che definiscono i principi generali ai quali ci si dovrebbe ispirare per un sereno e corretto approccio deontologico quando si affronta la realtà che ci circonda con l’occhio dietro al mirino. Nella speranza che questo piccolo contributo possa essere stato utile a dissipare qualche dubbio o, nel caso che ne avesse suscitato di nuovi e più specifici, ribadiamo la disponibilità a qualunque chiarimento ulteriore in merito nonché ad approfondire in modo più specifico eventuali aspetti che risultassero di maggiore interesse da parte degli utenti.
[1] In tal senso si è espressa anche di recente la Suprema Corte di Cassazione (v. sentenza n. 11491 del 16/05/2006).
[2] Nel caso in cui la pubblicazione di una foto raffigurante una persona nota sia avvenuta con finalità commerciali e quindi, vi sia lo scopo di lucro, la giurisprudenza consente alla persona che è stata ritratta di chiedere il risarcimento del danno in quanto, la notorietà, soprattutto se connessa all'attività artisticae quindi professionale della persona lesa, si collega direttamente al diritto di sfruttamento esclusivo dell'immagine stessa. In questo caso quindi, l'abusiva pubblicazione, qualora comporti la perdita, da parte del titolare del diritto, della facoltà di offrire al mercato l'uso del proprio ritratto, dà luogo al corrispondente pregiudizio (v. Cass.civ. n. 22513 del 1/12/2004; nonché n. 4031 del 16/04/1991).
[3] Ed infatti in tema di diritti della personalità umana, tra cui rientra il diritto alla propria immagine, esiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo nella Costituzione il suo fondamento normativo(Corte cost. 184/1986, 479/87), in particolare nell'art. 2 (oltre che nell'art. 3, che fa riferimento alla dignità sociale) e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona (così Cass.civ. sentenza n. 6507 del 10/05/2001). Inoltre, è opportuno portare all’attenzione la Cass.civ. sentenza n. 19069 del 05/09/2006 che riguarda un caso alquanto noto.
[4] Vedi Cass.civ. sentenza n.8425 del 21/06/2001: “Nella disciplina del diritto d'autore di cui alla legge n. 633 del 1941, l'opera fotografica, qualora presenti valore artistico e connotati di creatività, gode della piena tutela accordata agli autori dagli artt. 1 e seg. legge cit., e, quando sia priva dei suddetti requisiti, della più limitata tutela di cui agli art. 87 e seg. legge cit., in tema di diritti connessi a quello d'autore, dovendosi, peraltro, escludere anche tale più limitata tutela nell'ipotesi di fotografie di "scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili", per tali intendendosi non ogni fotografia riproducente un oggetto materiale, bensì solo quelle aventi mera finalità riproduttivo - documentale e perciò non destinate a funzioni ulteriori, quali, ad esempio, la commercializzazione o promozione di un prodotto
ducakonte
Questo articolo e' parte una ricerca di
approfondimento sulla privacy effettuato dal sito fotoarts.org.
copyright di
www.fotoarts.org